Bed & Breakfast e Case e Appartamenti Vacanze in Lombardia
I nostri territori sono splendidi, ma spesso noi, essendo cresciuti qui, non ce ne rendiamo conto…
Ad oggi però possiamo dire che, forse per l’aumentare della consapevolezza di quanto hanno da offrire il nostro lago e le nostre montagne, o forse per la volontà di condivisione e di conoscere nuove persone, nei nostri comuni sono sempre di più le famiglie che scelgono di accogliere turisti nelle loro abitazioni. I modi sono diversi e non è sempre semplice capire quale tipologia di struttura ricettiva si adatti meglio alla nostra situazione. Per questo, per tutti coloro che volessero iniziare questa avventura, riportiamo qualche delucidazione riguardo due delle molte tipologie di ricezione, quelle più “casalinghe” poiché non imprenditoriali: il B&B e le CAV.
La Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 definisce il Bed & Breakfast (B&B) come “l’attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia”.
Inoltre, definisce le Case e Appartamenti per Vacanze (CAV) come quelle “strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari”.
L’esercizio dell’attività di B&B non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA. L’attività deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Per iniziare l’attività di B&B è necessario presentare la SCIA al Comune competente per territorio, dove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera.
Le CAV possono essere gestite:
– in forma imprenditoriale (in tal caso è prevista l’iscrizione al registro delle imprese);
– in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative e svolgono attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a novanta giorni all’anno, anche non continuativi.
Si può offrire alloggio in una CAV in compresenza con gli ospiti ed essendo residenti nella stessa. Adibendo solo una porzione dell’unità immobiliare a CAV, il proprietario potrà dimorare nella stessa in compresenza con gli ospiti, essendo ammessa la condivisione dei servizi. Per iniziare l’attività di CAV è necessario presentare una semplice Comunicazione di avvio dell’attività al Comune territorialmente competente ove è ubicato l’immobile.
I servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie sia dei B&B che delle CAV sono espressi nel Regolamento regionale 5 agosto 2016 – n. 7.
Quali adempimenti devono osservare i B&B?
I B&B sono tenuti:
– a presentare una SCIA al Comune territorialmente competente ove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera;
– al rispetto delle disposizioni in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente;
– alla comunicazione dei flussi turistici, attivando la collaborazione con la provincia di competenza o con la Città Metropolitana di Milano per utilizzare la piattaforma Turismo 5;
– all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza;
– a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti;
– a esporre i prezzi massimi praticati nell’esercizio in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere;
– a comunicare preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano ogni periodo di interruzione dell’attività;
– a esporre all’esterno della residenza a spese di chi esercita l’attività l’apposito contrassegno identificativo dei B&B definito dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 6117 del 16 gennaio 2017.
Con quali modalità è possibile somministrare la prima colazione in un B&B?
Per la preparazione della prima colazione agli alloggiati è necessario che il titolare adempia agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004 compresi il possesso dei relativi requisiti igienico sanitari, la formazione HACCP e la redazione di un piano di autocontrollo e che, all’atto di presentazione della SCIA, compili la sezione relativa alle attività economiche in campo alimentare. Se ottemperato a quanto previsto, anche i collaboratori familiari, previa formazione HACCP, possono preparare la prima colazione. In caso contrario la somministrazione della prima colazione dovrà avvenire solo mediante messa a disposizione dell’ospite di alimenti preconfezionati o tramite convenzione con imprese alimentari registrate e con bevande calde e fredde servite in modalità self-service.
Quali adempimenti devono osservare le CAV?
Le CAV sono tenute:
– a presentare una Comunicazione di avvio dell’attività al Comune territorialmente competente ove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera;
– al rispetto delle disposizioni in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente;
– alla comunicazione dei flussi turistici attivando la collaborazione con la provincia di competenza o con la Città Metropolitana di Milano per utilizzare la piattaforma Turismo 5;
– all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza;
– a esporre i prezzi massimi praticati nell’esercizio in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere;
– a comunicare le tariffe applicate alla Provincia o alla Città metropolitana di Milano;
– a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti;
– in caso di cessazione definitiva dell’attività, darne preventiva comunicazione al Comune;
– a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le CAV come previsto dal regolamento regionale n. 7/2016 pubblicato sul BURL supplemento n. 32 dell’8 agosto 2016;
– a garantire che le case e appartamenti per vacanze in cui si svolge l’attività abbiano una destinazione d’uso residenziale compatibile con l’attività stessa.
Quindi, B&B o CAV? Ora sta a voi scegliere!
Buona avventura!
Garattini Assicurazioni